Scheda di omologa del rifiuto: significato e valore

Il Gestore dell’impianto predispone una scheda descrittiva del rifiuto, la quale deve essere compilata in ogni sua parte dal produttore/detentore del rifiuto. Scopri in cosa consiste una scheda di omologa.

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L’omologa o procedura di omologazione è il processo che consente la corretta ed esauriente individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo ad uno specifico trattamento.

Con questa procedura vengono individuati i seguenti elementi:

  • le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del rifiuto
  • la presenza di inquinanti,
  • eventuali caratteristiche di pericolosità,
  • la tendenza alla cessione di contaminanti per lisciviazione
  • le emissioni in una qualunque fase di recupero o smaltimento

Tutto questo per garantire l’idoneità e l’efficacia delle lavorazioni alle quali il rifiuto sarà sottoposto.

Quando un’impresa ha necessità di conferire rifiuti speciali presso un impianto, viene richiesto di compilare la scheda di omologa del rifiuto.

In questa scheda devono essere riportate tutte le caratteristiche e le informazioni relative al rifiuto che si intende conferire.

La richiesta proviene dall’impianto di destino che deve conoscere nel dettaglio il rifiuto per capire se può trattarlo o meno secondo le tecnologie o gli spazi a propria disposizione.

Questo purtroppo non avviene sempre. La richiesta di compilazione di una scheda di omologa del rifiuto è legata alla necessità di procedere ad effettuare analisi sul rifiuto al fine di conoscerne le caratteristiche di pericolosità.

In cosa consiste una scheda di omologa del rifiuto?

Il Gestore dell’impianto predispone una scheda descrittiva del rifiuto, la quale deve essere compilata in ogni sua parte dal produttore/detentore del rifiuto.
Se richiesto dovrà essere affiancata da un certificato di analisi redatto secondo la normativa vigente e da un’eventuale ulteriore documentazione, ad esempio, la scheda tecnica del materiale costituente il rifiuto oppure la scheda di sicurezza.
Questa operazione garantisce che per ogni rifiuto conferito si abbia una preventiva conoscenza completa con riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti aspetti, quali:

  • fonte ed origine dei rifiuti
  • informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti)
  • trattamenti subìti dal rifiuto
  • aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
  • CER
  • classi di pericolo
  • categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili
  • metodiche di campionamento impiegate per il prelievo dei campioni di rifiuto
  • quantità di rifiuto accumulata
  • periodo previsto per il conferimento
  • frequenza e quantità presunta di conferimento
  • modalità di confezionamento.

Nei casi in cui esista l’obbligo di analisi chimico-fisiche per il conferimento dei rifiuti a soggetti terzi (conferimento in discarica e recupero in forma semplificata), la scheda di omologa non può sostituire le analisi. Si tratta di un mero documento di prassi con il quale viene verificata l’ammissibilità del rifiuto con i parametri autorizzativi dell’impianto di destino. Al termine di questo controllo preventivo, si consegue l’omologazione del rifiuto, ovvero la dichiarazione della sua accettabilità presso l’ impianto.

Nel caso in cui emergano incongruenze nelle caratteristiche analitiche fornite dal produttore/detentore o inadempienze ai requisiti gestionali presso l’impianto di destino, viene interrotta la procedura di omologazione e di conseguenza respinto il conferimento del rifiuto.

In alcuni casi, all’atto del ricevimento dei rifiuti in impianto, le procedure di verifica in ingresso, potrebbero prevedere, l’effettuazione di prelievi di rifiuto. In altri casi invece un’ispezione visiva del carico, al fine di accertare la conformità della partita in ingresso (tramite analisi di laboratorio) con la tipologia preventivamente omologata. Nel momento in cui viene accertata la conformità, il rifiuto viene accettato nell’impianto. La responsabilità affidata al produttore/detentore di ciò che accade al rifiuto dopo il suo conferimento cessa con la ricezione della quarta copia del formulario di trasporto. Quest’ultimo deve essere controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.

Come si compila una scheda di omologa del rifiuto?

A livello giuridico-normativo mancano riferimenti alla “scheda di omologa del rifiuto” o scheda descrittiva del rifiuto.
Ormai è diventata una prassi consolidata che tutti i rifiuti in ingresso (pericolosi e non pericolosi) in un impianto siano sottoposti alla cosiddetta “procedura di omologa”. Quest’ultima prevede la verifica di corrispondenza delle caratteristiche del rifiuto in accettazione con quelle fornite in fase di programmazione del conferimento tramite apposita documentazione redatta dal produttore/detentore del rifiuto.

Ogni** impresa di smaltimento** o recupero rifiuti realizza un modello di scheda descrittiva del rifiuto mettendolo a disposizione di chi intende conferire rifiuti. Non esiste un modello ufficiale istituzionale rilasciato dal Ministero.

La scheda descrittiva del rifiuto e del processo dal quale viene prodotto deve:

  • essere compilata in ogni sua parte
  • essere affiancata da un certificato di analisi redatto secondo la normativa
  • essere affiancata da eventuali ulteriori documentazioni, quali la scheda tecnica del materiale o prodotto dal quale si ottiene il rifiuto e le schede di sicurezza.

Le informazioni che sono da specificare riguardano:

  • le caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto,
  • la provenienza (da un processo o da attività di recupero o smaltimento),
  • la descrizione del processo che ha originato il rifiuto,
  • le materie prime utilizzate in tal processo

Inoltre sono da specificare la pezzatura, le caratteristiche organolettiche, lo stato fisico, le caratteristiche di pericolo indicate attraverso le HP, la regolarità della produzione e le modalità di imballaggio.

Il documento contiene le prescrizioni relative alle attività di conferimento ritenute necessarie al fine di garantire che lo svolgimento delle operazioni avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza e non pregiudichi il corretto funzionamento dell’impianto. Ciò può portare anche a richieste riguardo le modalità in cui un rifiuto viene imballato e trasportato.

La prassi richiede anche di inviare al richiedente il conferimento del rifiuto anche il contratto economico contenente l’indicazione delle tariffe applicate per il servizio fornito.

A chi spetta la responsabilità dell’omologa rifiuti?

Prima di accettare il contratto di conferimento dei rifiuti all’interno dell’impianto verrà valutata tutta la documentazione che il produttore avrà fornito all’impianto di destino.

Saranno analizzati nel dettaglio i seguenti elementi:

  • scheda descrittiva del rifiuto
  • esito di analisi chimico-fisiche
  • campione rappresentativo del rifiuto

Secondo l’art. 28 della L.R. 3/2000 la responsabilità di omologa del rifiuto spetta al tecnico responsabile individuato dal legale rappresentante dell’impianto, il quale intende ritirare il rifiuto.

Una volta raccolte tutte le informazioni, il Tecnico responsabile decide se il rifiuto sarà trattabile nell’impianto e con quali modalità tecniche e gestionali.

Con il rilascio dell’omologa, l’impianto di destino attribuisce al rifiuto un numero che lo identifichi, conservando il codice CER. Nel caso si trattasse di una discarica, risulterebbe propedeutico ad associare il numero del rifiuto al settore in cui verrà posto di volta in volta.

La procedura di accettazione del rifiuto prevede poi, in occasione di ogni conferimento, la verifica della corrispondenza tra le caratteristiche del materiale con quelle fornite dal produttore in fase preliminare.

Nel caso in cui si verificassero difformità tra il carico pervenuto all’ingresso dell’impianto e ciò che è stato dichiarato sulla documentazione potrebbe verificarsi una sospensione dell’omologa e l’interruzione dei conferimenti.

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